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Agevolazioni fiscali per chi contribuisce con una donazione

ITALIANS FOR DARFUR è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). In quanto ONLUS, gli individui e le imprese che versano contributi in suo favore godono dei benefici fiscali previsti dall' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dall'art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05.
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997 n. 460
Con modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 14/03/2005

convertito in Legge n. 80 del 14 /05/2005 Erogazioni liberali alle ONLUS

Benefici per i contribuenti:

A) PERSONE FISICHE

1. Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a euro 2.065,83

Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di euro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti , anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sio ad un massimo di euro 70.000,00

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.
Reddito dichiarato Beneficio Fiscale
sino a 26.000,00 € 23% dell'erogazione
da 26.000,01 € a 33.500,00 € 33% dell'erogazione
da 33.500,01 € a 100.000,00 € 39% dell'erogazione
oltre 100.000,01 € 43% dell'erogazione

Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad euro 28.450,00 può dedurre dal proprio reddito euro 2.845,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di euro 800.000,00 può dedurre solo sino ad euro 70.000,00.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

B) IMPRESE

1. Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito

Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere dedotte dal reddito d'impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. E' comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.

La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile dedurre il contributo in contanti , anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 euro

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005 , ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad euro 8.000.000,00 ed euro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 €, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè 160.000,00€.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

3. Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo.

Sono deducibili dal reddito (art.13 D.L. 460/97) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (art. 65 comma 2 lettera c-septies del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

4. Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici.

Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici (art.13 D.L. 460/97), alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate (le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva) e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Il cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, deve annotare nei registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

La cessione gratuita di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all'articolo 10, n.12, del DPR 633/1972.
Per la cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, per un costo superiore a 10 milioni di lire, l'azienda deve comunicarlo preventivamente anche all'Ufficio IVA e alla Guardia di Finanza e la ONLUS deve rilasciare l'attestazione di cui sopra attraverso "dichiarazione sostitutiva di atto notorio".

5. Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi L. 2 milioni (concorre al limite di cui al punto 1).

I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La cessione gratuita di tali beni non rileva ai fini del reddito se di importo, sostenuto per la produzione o l'acquisto, corrispondente al costo specifico degli stessi complessivamente non superiore a 2 milioni di lire.
La cessione gratuita di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all'articolo 10, n.12, del DPR 633/1972.
Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 65, comma2, lettera c-sexies del predetto testo unico (concorre cioè al raggiungimento del limite di detraibilità del 2% del reddito di impresa, e comunque sino a 4 milioni di lire anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%).

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Il cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, deve annotare nei registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
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